L’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas con la delibera ARG/gas 120/08 ha definito degli standard di qualità commerciale “specifici” (Art. 47) e “generali” (Art. 48) che tutte le imprese di distribuzione gas sono tenute a rispettare ogni qualvolta ricevono da parte di un cliente una richiesta di prestazione connessa al servizio offerto.

Sono inoltre previsti dei rimborsi automatici (Art. 50) a favore del cliente in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità, per cause non imputabili a forza maggiore o a responsabilità di terzi o del cliente stesso, variabili in funzione della classe del contatore gas e del ritardo nell’esecuzione della prestazione.