Gestione TARI - moduli e tariffe

I Gestori delle attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti sono:

  • il Comune di Osimo, in qualità di soggetto attivo del tributo Tari che definisce le tariffe, emette gli atti (documenti di riscossione, avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione…), riscuote il tributo anche coattivamente e risolve il contenzioso tributario
  • Astea spa, nella gestione del rapporto con gli utenti e nel supporto tecnico al Comune di Osimo alle attività inerenti la TARI (supporto all’emissione, stampa, imbustamento e spedizione degli atti)

Il Contribuente può contattare Astea spa, Gestore delle attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti tramite uno dei seguenti canali:

  • sportello fisico in via Guazzatore 163 Osimo (vedi orari)
  • Call Center numero verde 800 07 07 15
  • all’indirizzo di posta elettronica tributo.tari@gruppoastea.it

Il Consiglio Comunale, con atto n. 13 del 30/06/2025 (scarica), ha deliberato le tariffe TARI.

  1. l’emissione di un avviso TARI in acconto calcolato applicando il 75% delle tariffe in vigore nell’anno 2024, che potrà essere pagato in un’unica soluzione entro il 31/07/2025 o a rate (vedi sezione dedicata)
  2. l’emissione di un avviso TARI a saldo calcolato applicando le tariffe approvate per l’anno 2025 con scadenza entro il 16/12/2025.

In allegato le tariffe TARI da applicare negli avvisi in acconto e a saldo (scarica).

Oltre al tributo TARI, i contribuenti dovranno versare:

  • TEFA pari al 5% del tributo TARI
  • Componente Perequativa UR1
  • Componente Perequativa UR2
  • Componente Perequativa UR3

 

MODALITA’ DI CALCOLO DEL TRIBUTO PER LE UTENZE DOMESTICHE
La tariffa TARI delle utenze domestiche è pari alla somma di:

  • quota fissa calcolata applicando alla superficie soggetta al tributo la tariffa per unità di superficie (euro/mq); la tariffa varia in base al numero dei componenti
  • quota variabile in base al numero dei componenti

Esempio:
Superficie soggetta: 125 mq (superficie calpestabile dell’abitazione e del garage)
Numero dei componenti 4
Tariffa unitaria quota fissa per 4 componenti: 1,163221 euro/mq/anno
Tariffa quota variabile per 4 componenti: 241,23 euro/anno
Quota fissa=1,163221 x 125 = 145,40 euro
Quota variabile=241,23 euro
Tributo dovuto=145,40+241,23=386,63 euro
TEFA = 386,63x 5% =19,33 euro
Componente UR1= 0,10 euro
Componente UR2= 1,50 euro
Componente UR3= 6,00 euro
Totale avviso di pagamento = 386,63 + 19,33 + 0,10 + 1,50 + 6,00 = 413,56 euro

 

MODALITA’ DI CALCOLO DEL TRIBUTO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
La tariffa TARI delle utenze non domestiche è pari alla somma di:

  • quota fissa calcolata applicando alla superficie soggetta al tributo la tariffa per unità di superficie (euro/mq); la tariffa dipendente dalla categoria tariffaria associata
  • quota variabile calcolata applicando alla superficie soggetta al tributo la tariffa per unità di superficie (euro/mq); la tariffa dipendente dalla categoria tariffaria associata

Esempio:
Superficie soggetta: 350 mq (superficie calpestabile dell’abitazione)
Categoria: 14 Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze
Tariffa unitaria quota fissa per categoria 14:  1,531001 euro/mq/anno
Tariffa unitaria quota variabile per categoria: 4,427798 euro/mq/anno
Quota fissa=1,531001 x 350 = 535,85 euro
Quota variabile=4,427798 x 350 = 1.549,73 euro
Tributo dovuto=535,85 +1.549,73 = 2.085,58 euro
TEFA = 2.085,58 x 5% =104,28 euro
Componente UR1= 0,10 euro
Componente UR2= 1,50 euro
Componente UR3= 6,00 euro
Totale avviso di pagamento = 2.085,58 + 104,28 + 0,10 + 1,50 + 6,00
= 2.197,46 euro

Per l’anno 2025, sono possibili le seguenti riduzioni tariffarie in caso di disagio economico:

  • Bonus Sociale Rifiuti di ARERA, ove spettante, pari al 25% della parte fissa e variabile della tariffa (previsto dall’articolo 57-bis del DL 14/2019, entra in vigore del D.P.C.M. 21/01/2025 pubblicato il 13 marzo 2025)
  • Ulteriori agevolazioni tariffarie a carico della fiscalità generale (delibera comunale n. 13 del 30/06/2025).

BONUS SOCIALE RIFIUTI DI ARERA

Il bonus, che è pari al 25% della Tari/tariffa corrispettiva dovuta dal cittadino, verrà riconosciuto automaticamente (senza che l’utente ne debba fare esplicita richiesta) a tutti i nuclei familiari che hanno presentato all’INPS una DSU (dichiarazione sostitutiva unica) e ottenuto un livello di attestazione ISEE sotto la soglia prefissata di 9.530 euro (estesa a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico).

Il bonus è erogato con l’avviso di pagamento in acconto relativo all’anno di imposta 2026 entro il 30 giugno 2026. In caso di incapienza, l’importo residuo dell’agevolazione sarà riconosciuto nell’avviso di pagamento a saldo relativo all’anno di imposta 2026.
Qualora l’avviso di pagamento in acconto venga emesso successivamente al 30 giugno dell’anno 2026, l’agevolazione sarà riconosciuta entro tale termine con rimessa diretta a favore del beneficiario con una modalità tracciabile e che garantisca l’identificazione del soggetto beneficiario medesimo.

Il Testo Integrato TUBR (Testo Unico per la Regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti) allegato alla delibera 355/2025/R/rif definisce tutte le modalità operative.

ULTERIORI AGEVOLAZIONI

Con delibera n. 13 del 30/06/2025 il Comune di Osimo ha deliberato un ulteriore agevolazione tariffaria per le utenze in stato di disagio economico:

Nuclei familiari con un ISEE da 0,01 fino a 9.530,00 o non superiore a 20.000 euro per nuclei familiari con almeno 4 figli a carico: 30%
Nuclei familiari con un ISEE da 9.530,01 fino a 20.000,00 euro: 40%
Nuclei familiari con un ISEE da 20.000,01 fino a 30.000,00 euro: 30%
Nuclei familiari con un ISEE da 30.000,01 fino a 35.000,00 euro: 25%

L’agevolazione è erogata nell’avviso di pagamento a saldo 2025 ai soggetti che sono risultati beneficiari nel Bando di Selezione indetto dal Comune di Osimo.

Riduzione per avvio al recupero per le utenze non domestiche (art.25 Regolamento TARI)

Nel caso in cui il produttore avviasse a recupero i rifiuti urbani prodotti ha diritto a richiedere la riduzione della quota variabile della tariffa.

Il produttore dovrà presentare istanza di riduzione (scarica modulo) sulla base dei quantitativi prodotti nell’anno di competenza da presentare entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

Il modulo potrà essere inoltrati tramite posta elettronica semplice all’indirizzo tributo.tari@gruppoastea.it o posta certificata all’indirizzo astea@legalmail.it

Il tributo TARI è disciplinato dal Regolamento TARI, in vigore dal 01/01/2023 e approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 29/04/2023 (scarica delibera), che contiene i presupposti del tributo, i criteri di applicazione delle tariffe, le riduzione tariffarie e le esclusioni.

Il pagamento degli avvisi di pagamento deve avvenire solo ed esclusivamente tramite modello F24 precompilato allegato all’avviso.

Per l’anno 2025 è prevista l’emissione di due avvisi di pagamento:

  • un avviso in acconto pari al 75% del tributo annuo dovuto con le tariffe relative all’anno 2024
  • un avviso a saldo che verrà emesso nel mese di novembre 2025, il cui pagamento è previsto non oltre il 16/12/2025

Il Contribuente potrà effettuare il pagamento dell’importo previsto nell’avviso in acconto secondo una delle seguenti modalità:

  • in un’unica soluzione entro il 31/07/2025
  • in DUE rate alle scadenze sotto riportate:
  1.  RATA SCADENZA IL 31/07/2025 pari ai 2/3 dell’acconto
  2.  RATA SCADENZA IL 31/10/2025 pari ai 1/3 dell’acconto

L’art. 32 (Accertamento per omesso o insufficiente pagamento) del Regolamento TARI prevede quanto segue:

  1. In caso di mancato versamento del tributo alle prescritte scadenze, qualora non vi sia la prova di avvenuto ricevimento dell’invito di pagamento, prima di procedere con l’emissione di un avviso di accertamento esecutivo, l’ufficio contesta il relativo addebito notificando un sollecito di pagamento, a mezzo raccomandata A.R. o con altri mezzi idonei a garantire la data di ricevimento, con l’indicazione delle somme da versare in unica soluzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica del sollecito, con addebito delle sole spese di notifica;
  2. Decorsi 30 (trenta) giorni dalla notifica del sollecito, se persiste inadempienza, il tributo e i relativi oneri accessori sono recuperati mediante avviso di accertamento esecutivo con l’applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997;
  3. In alternativa al sollecito di pagamento, il Comune può procedere al recupero diretto del tributo non versato; in tal caso l’avviso di accertamento esecutivo è emesso senza sanzioni ed interessi di mora.

ACCERTAMENTO PER OMESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE

L’art. 33 (Accertamento per omessa o infedele dichiarazione) del Regolamento TARI prevede quanto segue:

  1. L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune o per il tramite dell’Ente Gestore, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento esecutivo.
  2.  Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, non procede ad emettere avvisi per infedele dichiarazione qualora la superficie dichiarata dal contribuente si discosti rispetto alla superficie che risulti tassabile in una misura non superiore a 10 mq per superfici dichiarate fino a 200 mq e in una misura non superiore al 5% negli altri casi.
    L’ufficio procede comunque ad iscrivere a ruolo la maggiore superficie accertata e a conteggiarla ai fini dell’emissione degli avvisi di pagamento a decorrere dall’anno dell’accertamento.
  3.  Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro per ogni singola annualità per la quale è stata accertata l’omessa dichiarazione.

In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta, con un minimo di 50 euro per ogni singola annualità per la quale è stata accertata l’infedele dichiarazione.

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO

La regolarizzazione volontaria del versamento può avvenire solo se la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Si applicano le disposizioni in materia di ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 87/2024 e s.m.i.
Il Contribuente presenta istanza di ravvedimento operoso secondo una delle seguenti modalità:

  • inviando tramite posta elettronica certificata il modulo sotto riprotato al Gestore Astea all’indirizzo astea@legalmail.it;
  • compilandolo direttamente presso lo sportello TARI del Gestore Astea.

Moduli di istanza di ravvedimento operoso:

  • Modulo utente domestico (scarica)
  • Modulo utente non domestico (scarica)

Qualora il Contribuente riscontrasse differenze dei dati risultanti nell’avviso di pagamento (superficie, numero di occupanti, categorie di attività, eventuali riduzioni o esclusioni spettanti) da cui consegua un diverso ammontare del tributo, ha il diritto e l’obbligo di comunicarli entro il 30 giugno 2021 presentandosi agli sportelli dedicati di Astea spa (Gestore dell’attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti) in via Guazzatore 163 Osimo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 o trasmettendo richiesta scritta a tributo.tari@gruppoastea.it.

Il Contribuente può utilizzare uno dei moduli allegati, in base alla tipologia di utenza, per:

  • dichiarazione di inizio occupazione dell’immobile
  • dichiarazione di fine occupazione dell’immobile
  • dichiarazione di variazione

Il modulo compilato e sottoscritto, unitamente a copia del documento di identità del firmatario, può essere trasmesso tramite PEC all’indirizzo astea@legalmail.it o tramite posta elettronica semplice all’indirizzo tributo.tari@gruppoastea.it.

Dichiarazione TARI utenze domestiche
Dichiarazione TARI utenze non domestiche

Non ci sono comunicazioni da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Nel caso in cui il Contribuente desideri trasmettere un reclamo inerente ad un disservizio relativo alla gestione delle tariffe TARI o al rapporto con gli utenti può inoltrare un reclamo ad Astea all’indirizzo di posta elettronica tributo.tari@gruppoastea.it.

Il Contribuente potrà utilizzare i seguenti moduli:

  • modulo di reclamo o richiesta di informazioni inerenti alla gestione del tributo TARI e rapporto con gli utenti (scarica)
  • modulo di reclamo o richiesta di informazioni inerenti al servizio tecnico di raccolta rifiuti e/o spazzamento strade (scarica)

Ai sensi del Regolamento TARI, le utenze non domestiche possono esercitare il diritto di non avvalersi del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani prodotti nei locali e nelle aree esterne.

L’uscita dal servizio pubblico è possibile purché il Contribuente:

  1. conferisca la totalità dei rifiuti urbani prodotti (differenziati e indifferenziati) ai soggetti che nel mercato effettuano l’attività di recupero e che certificheranno l’avvenuto avvio al recupero dei rifiuti urbani dagli stessi raccolti;
  2. dimostri di aver stipulato uno o più contratti o convenzioni (di durata anche inferiore ai 5 anni) con i soggetti di cui al precedente punto 1) che garantiranno la raccolta e l’avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti (differenziati e indifferenziati).

I Contribuenti che hanno esercitato il diritto di uscita entro il 31 maggio 2021, dovranno integrare entro il 30 settembre 2021 la comunicazione compilando e sottoscrivendo il modulo integrativo (scarica) e allegando la documentazione richiesta.

Per i Contribuenti che esercitano dopo il 31 maggio 2021 il diritto di uscita, potranno comunicare la volontà di non avvalersi del servizio pubblico comunicandolo entro il 30 giugno dell’anno precedente l’uscita (scarica il modulo).