Cosa fare per...

1. MODULI RELATIVI ALLA STIPULA DI CONTRATTI DI FORNITURA

Ai sensi dell’art. 5 comma 1 DL 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge 80/2014

Da compilare e consegnare al momento della stipula del contratto presso gli uffici Astea qualora il titolare del contratto non si possa presentare di persona. Deve essere sottoscritta dall’intestatario del contratto e contenere tutti i dati richiesti sia del delegante che del delegato. In questo modo il delegato ha la possibilità di firmare i contratti di somministrazione al posto dell’intestatario.

Un soggetto che deve stipulare un contratto a proprio nome relativamente ad una fornitura attiva (il servizio è cioè erogato) intestata ad altro soggetto, senza che ci sia l’interruzione della fornitura (operazione di voltura), può farlo presentando l’istanza di voltura sotto riportata compilata in ogni sua parte. Con la stessa istanza è possibile volturare anche il contratto per il servizio teleriscaldamento, qualora attivo.

E’ necessario allegare la copia di un documento di identità del firmatario.
Una volta trasmesso il modulo all’indirizzo sportello@asteaspa.it o consegnato ad uno degli sportelli commerciali o spedito per posta a Astea spa – Via Guazzatore 163 Osimo AN, il nuovo intestatario riceverà il contratto di fornitura da sottoscrivere.

Il titolare di una fornitura Astea che intende cessare la somministrazione a suo nome (quindi anche senza interruzione fisica della fornitura in caso di voltura immediata) può farlo presentando questa dichiarazione compilata in ogni sua parte. E’ necessario allegare la copia di un documento di identità del dichiarante.

Se il titolare di un contratto di somministrazione del servizio Acquedotto per uso domestico trasferisce la propria residenza nell’abitazione oggetto di questo servizio, per ottenere l’applicazione delle agevolazioni tariffarie previste per i residenti è necessario che sottoscriva un nuovo contratto presentando la seguente autocertificazione compilata oppure il certificato di residenza, presso uno degli sportelli Astea.

Nel momento in cui si stipulano i contratti di somministrazione per unità immobiliari sprovviste di servizi è necessario dichiarare da parte del contraente gli estremi della concessione edilizia (o di altro tipo di permesso) rilasciata dal comune, per dimostrare di essere in regola con tutte le leggi ed i regolamenti edilizi in vigore.

Nel momento in cui si verifica il decesso del titolare di una fornitura, uno degli eredi ovvero un soggetto residente nell’unità immobiliare in cui è sita l’utenza (art. 16.1 delibera 655/15), se intende mantenere la fornitura attiva, deve stipulare un nuovo contratto.

Questa operazione contrattuale prevede l’addebito della sola imposta di bollo.

Al cliente è richiesto di compilare il modulo sotto indicato, a seconda della tipologia di fornitura (abitazione o diverso dall’abitazione), nel quale è obbligatoria l’indicazione della lettura del misuratore e nel quale il cliente sottoscrive di subentrare a tutti gli effetti nei rapporti esistenti ivi compresi debiti esistenti.

E’ necessario allegare la copia di un documento di identità del firmatario.

Una volta trasmesso il modulo all’indirizzo sportello@asteaspa.it o consegnato ad uno degli sportelli commerciali o spedito per posta a Astea spa – Via Guazzatore 163 Osimo AN, il nuovo intestatario riceverà il contratto di fornitura da sottoscrivere.

Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le agevolazioni di cui all’Articolo 5, all’Articolo 6, all’Articolo 8, all’Articolo 9, all’Articolo 11 e all’Articolo 29 della deliberazione 252/2017/R/com e, ove necessario, di cui agli Articoli 7, 10, 12 e 30 della medesima deliberazione 252/2017/R/com disposte a favore:

a) dei soggetti titolari di utenze e forniture localizzate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al d.l. 189/16 che dichiarino, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato;
b) dei soggetti titolari di utenze e forniture site nelle SAE, ovvero nei MAPRE – ivi incluse le utenze e le forniture relative ai servizi generali delle suddette strutture e quelle site nelle aree di accoglienza temporanea alle popolazioni colpite allestite dai Comuni e negli immobili ad uso abitativo per assistenza alla popolazione – nelle more di una più puntuale individuazione del termine di durata delle agevolazioni per i soggetti titolari delle menzionate utenze e forniture, tenuto conto del criterio temporale del “completamento della ricostruzione”;
c) dei soggetti titolari di utenze e forniture site in una zona rossa individuata mediante apposita ordinanza sindacale, emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018.

Sono altresì prorogate fino al 31 dicembre 2021 le agevolazioni disposte all’articolo 1 della deliberazione 429/2019/R/com a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture che dichiarino, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.

Gli utenti aventi diritto all’agevolazione tariffaria prevista dalla normativa vigente, dovranno presentare ad Astea, entro il 30/06/2021, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/00, dell’avvenuta trasmissione entro il 30/04/2021 agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, della comunicazione attestante l’inagibilità dell’originaria unità immobiliare nella titolarità del cliente ovvero dell’utente finale.

Modulo di dichiarazione

Delibera 111-21/R/com dell ARERA

2. MODULI RELATIVI ALLE TARIFFE

Il cliente può dichiarare il numero degli occupanti utilizzando il seguente modulo.

A seguito della pubblicazione della delibera 1/2010 l’Autorità d’Ambito AATO 3 “Marche Centro” ha introdotto 4 classi di appartenenza da associare ai clienti del servizio idrico con tariffa “usi diversi”.
La classe viene assegnata ai clienti sulla base dei consumi registrati nel 2009.
In allegato la comunicazione contenente i limiti di consumo per ciascuna classe con i relativi prezzi ed il modulo per richiedere la variazione della classe di appartenenza.

Con riferimento alla Direttiva A.A.T.O. 3 n. 1/2007 avente ad oggetto “Esenzione dal pagamento della tariffa di fognatura e depurazione” si comunica che hanno diritto all’esenzione i titolari di utenze non allacciate al sistema fognario che utilizzano sistemi di collettamento e depurazione propri.

3. COMUNICARE L'AUTOLETTURA

  1. Recupera il codice autolettura presente in prima pagina dell’ultima bolletta ricevuta
  2. Effettua l’autolettura del tuo contatore (solo numeri neri)
  3. Componi il numero verde 800 27 05 05
  4. Digita il codice autolettura seguito dal tasto cancelletto #
  5. Digita l’autolettura seguita dal tasto cancelletto #
  1. Recupera il codice autolettura presente in prima pagina dell’ultima bolletta ricevuta
  2. Effettua l’autolettura del tuo contatore (solo numeri neri)
  3. Apri l’APP dei messaggi SMS e digita il numero verde +393346580463
  4. Digita il codice autolettura seguito da uno spazio
  5. Digita l’autolettura
  6. Invia il messaggio SMS
  1. Recupera il codice autolettura presente in prima pagina dell’ultima bolletta ricevuta
  2. Effettua l’autolettura del tuo contatore (solo numeri neri)
  3. Collegati allo sportello online (Clicca qui)
  4. Compila i campi richiesti nella form
  1. Effettua l’autolettura del tuo contatore (solo numeri neri)
  2. Accedi alla tua Area Riservata (Clicca qui)
  3. Compila i campi richiesti nella form
  1. Effettua l’autolettura del tuo contatore (solo numeri neri)
  2. Chiama il numero verde 800 07 07 15

4. ECCEPIRE LA PRESCRIZIONE BIENNALE

La legge n. 205 del 27 dicembre 2017 come modificata dalla legge n. 160/19 ha previsto che il diritto al corrispettivo si prescrive nel termine di due anni.

La nuova prescrizione si applica alle bollette del servizio idrico integrato emesse con data di scadenza successiva al 1° gennaio 2020.

Il termine decorre dalla data di scadenza della bolletta o dalla data entro la quale il gestore è obbligato ad emettere il documento di fatturazione ai sensi del Testo Integrato della Qualità Commerciale (45 giorni solari dalla fine del periodo di riferimento della fattura).

La prescrizione biennale si applica soltanto alle seguenti categorie di consumatori:

a) gli utenti domestici
b) le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
c) i professionisti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 206/2005.

Per eccepire la prescrizione biennale, compila il modulo (scarica qui), sottoscrivilo ed invialo a crediti@asteaspa.it.